Con la sentenza n. 5583/2021, il TAR Napoli ha chiarito che per l’installazione di un mezzo pubblicitario non è necessario ottenere il permesso di costruire in aggiunta dell’autorizzazione ex art. 23 Codice della Strata.
La vicenda traeva origine dalla richiesta di annullamento di un’ordinanza di demolizione di alcuni impianti pubblicitari installati su una strada statale emessa da un Comune nei confronti di una società.
Il TAR, ricordando che ai sensi dell’art. 23 co. 4 Codice della Strata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada, ha stabilito che il Comune non avrebbe potuto comminare la sanzione per mancato permesso di costruire in quanto tale atto non è richiesto per l’installazione di un impianto pubblicitario: “L’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base all’art. 23 del Codice della Strada, nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari (a loro volta previsti dall’art. 3 del d.lg. n. 507/1993), non necessita dello specifico titolo edilizio. Prescrivere in aggiunta all’autorizzazione di settore, anche il rilascio del permesso di costruire si tradurrebbe, infatti, in una duplicazione del sistema autorizzatorio e sanzionatorio che risulta sproporzionata, perché non giustificata dall’esigenza, già salvaguardata in base alla disciplina speciale (cfr. art. 3 d.lg. n. 507 del 1993), di tutelare il corretto assetto del territorio. Ne consegue che non è possibile richiedere, per l’installazione di un impianto pubblicitario, il “permesso di costruire” e, di conseguenza, ove questo manchi, comminare la sanzione demolitoria prevista dal D.P.R. n. 380/2001”.
Letta in funzione del nuovo Canone unico patrimoniale, la sentenza sopra commentata porta a concludere che l’installazione di un mezzo pubblicitario in assenza di permesso di costruire non configura ipotesi di installazione abusiva sanzionabile ai sensi dell’art. 1 co. 821 lett. g) ed h) della L. 160/2019.