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INPS: disapplicazione massimale contributivo per i dipendenti delle PA

Con la circolare n. 80 del 14 settembre 2023, l’Inps ha reso noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo.

Le nuove scadenze sono:
•    entro il 31 dicembre 2023, per coloro che entro aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
•    entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva ad aprile 2023.

Si precisa, altresì, che la nuova disciplina modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo; pertanto, restano fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della precedente circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dall’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare.

Si ribadisce, infine, che le domande di disapplicazione in oggetto devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale www.inps.it (cfr. il messaggio n. 4485/2020), aggiornato sulla base del mutato quadro normativo.

Tags: Contributi previdenziali, Inps