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Inps: Covid-19 – congedo parentale straordinario

La contingente recrudescenza della pandemia da Covid-19 fa purtroppo tornare di grande attualità il tema dei congedi parentali per genitori lavoratori con i figli in quarantena o in didattica a distanza.

L’INPS, con il messaggio n. 74 dell’8 gennaio 2022, ha ricordato che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Conseguentemente:
•    fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena oppure in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o in caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. Inoltre, tale congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa;
•    gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di sopra descritto, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale;
•    in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ricordiamo, tuttavia, che per quanto riguarda in particolare I lavoratori del settore pubblico, le domande di fruizione del congedo in parola non devono essere presentate all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Tags: Congedi, Covid-19, Inps