In data odierna l’Inps ha pubblicato la circolare n. 198/2021, con la quale si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2021, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.
A quest’ultimo proposito, la circolare ricorda che per le aziende e le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio. Ne consegue, dunque, che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2021, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive afferenti a febbraio 2022. Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono invece pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2022, non oltre il mese di marzo 2022.
L’Istituto precisa infine che il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2022.