Con la circolare n. 2/2021, l’Inps ha fornito le necessarie istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il documento, dopo aver riepilogato la platea e i requisiti dei possibili beneficiari della misura, fornisce utili indicazioni in merito alla durata del congedo e alle situazioni di compatibilità ed incompatibilità dello stesso in relazione alle condizioni dell’altro genitore.
La circolare fornisce altresì taluni chiarimenti per la compilazione delle denunce contributive.