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Inps: chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare

Con il messaggio n. 2853 del primo agosto 2023, l’Inps ha fornito taluni chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo dopo il suo conglobamento nello stipendio tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici relativi al triennio 2019/2021 (per il personale del comparto “Funzioni Locali” si veda l’articolo 76 del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022).

In proposito l’Istituto ha innanzitutto confermato, secondo quanto già chiarito nel messaggio n. 3224/2018, l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP).

A seguito del suo conglobamento nello stipendio tabellare, si conferma, poi, a decorrere dalle date stabilite dai singoli contratti collettivi (dal 1° gennaio 2023 per gli enti del comparto Funzioni Locali), l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Tale elemento, infine, per il personale in servizio alle medesime date di decorrenza del conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare, rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A).

Tags: Contributi previdenziali, Inps, Trattamento economico