Con Deliberazione 363/2021/R/Rif l’Autorità ha disciplinato le indicazioni procedurali in tema di inerzia dei soggetti coinvolti nella predisposizione del Piano finanziario TARI per il periodo regolatorio 2022-2025.
La Deliberazione 443/2019 prevedeva già la possibilità di diffidare il gestore nel caso di mancata predisposizione del PEF senza tuttavia stabilire regole chiare atte a garantire al Comune la predisposizione, in tempo utile, di tutti gli atti propedeutici all’approvazione delle tariffe. Il MTR-2, confermando quanto già previsto all’interno del MTR-1 sul tema, introduce procedure puntuali nel caso di perdurante inerzia del gestore: innanzitutto l’articolo 9 della Deliberazione assegna all’Ente Territorialmente Competente (e non più ad ARERA come previsto nella precedente metodologia) il compito di provvedere direttamente alla diffida del gestore inadempiente, rendendo l’iter di sollecito di invio degli atti più celere. Introduce poi l’assegnazione da parte dell’ETC di un termine utile degli atti necessari, a decorrere dalla data di notifica della diffida, ribadendo l’eventuale intervento da parte dell’Autorità, anche mediante l’irrogazione di sanzioni:
“9.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1 e 7.2 e 7.3, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all’Autorità.
9.2 Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”.
Oltre a quanto detto fin qui, l’art. 9 della Delibera rafforza i meccanismi di garanzia nei casi di mancata collaborazione da parte del Gestore anche a seguito dell’intervento da parte di ARERA, sia confermando quanto già stabilito con la Deliberazione 57/2020/R/Rif in merito alla predisposizione del Piano finanziario da parte dell’ETC mediante gli elementi conoscitivi a disposizione, a tutela degli utenti, escludendo incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti all’inflazione, sia apportando due elementi di novità rispetto al MTR-1: il primo riguarda un termine limite (trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’approvazione degli atti), mentre il secondo fa riferimento alla possibilità e non più all’obbligo (come invece predisposto dall’art. 3 della citata Delib. 57/2020: “In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione […]”) degli organismi competenti di procedere con la determinazione di un PEF sulla base delle informazioni disponibili:
“Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un’efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni”.
Questa differenza rispetto al precedente assetto comporta che l’Ente Territorialmente Competente potrebbe non predisporre un Piano Finanziario con la conseguenza che i Comuni si troverebbero ad approvare le medesime tariffe in vigore nell’anno precedente: in tal caso, l’eventuale riduzione dei costi efficienti, precluderebbe ai cittadini la possibilità di poter usufruire del servizio a tariffe più basse.
Come precisato da ARERA, anche in caso di mancata determinazione per le cause sopra richiamate, il PEF predisposto per il periodo 2022-2025 ha validità anche per l’anno successivo; tuttavia l’eventualità in cui lo stesso non venga adottato per l’anno 2022 non esclude la possibilità di disporre di costi efficienti, determinati a partire da quelli rilevati nell’anno 2021, utili all’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2023.
Nel MTR-2 viene infine disciplinata l’eventuale inerzia da parte dell’Ente Territorialmente Competente: in questo caso il Gestore, dopo aver predisposto il PEF, provvede a segnalare ad ARERA l’inadempienza dell’ETC che verrà di conseguenza diffidato ed eventualmente sanzionato da parte dell’Autorità. Non viene specificato invece, nel caso di perdurata inerzia dell’organismo competente, chi dovrà provvedere alla validazione del Piano finanziario.