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Indennità per specifiche responsabilità, il dipendente non ha alcun diritto alla conservazione

Con l’ordinanza n. 19572 del 16 luglio 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che l’indennità per specifiche responsabilità, al pari di quelle previste dalla contrattazione collettiva per le posizioni organizzative e per gli incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo.

Si tratta cioè di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all’esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), mentre dall’altro valorizzano le scelte organizzative della Pubblica Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l’attribuzione dell’incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo.

Tags: Indennità specifiche responsabilità, Trattamento accessorio