Con deliberazione n. 291/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo ha ribadito che la ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione degli Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, consiste nel promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima, ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50 (deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 109/2018/PAR).
Il Collegio pertanto, pur essendo consapevole che il dipendente assunto a tempo determinato non abbia titolo a fruire dell’aspettativa per mandato elettorale, considerato che il collocamento in aspettativa si porrebbe in conflitto insanabile con la prefissione di un termine, ritiene che la circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato non rappresenti un elemento di valutazione ulteriore od ostativo ai fini del dimezzamento dell’indennità previsto per tutti i lavoratori dipendenti, senza distinzione alcuna in relazione alla durata del rapporto.