Come noto, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto, ai commi 583-587, una nuova disciplina in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali.
L’UPI, anche sulla base delle sollecitazioni che le sono giunte dalle Province e delle possibili diverse interpretazioni della normativa, ha inviato lo scorso 24 gennaio una lettera al Ragioniere Generale dello Stato contenente la richiesta di indicazioni in merito alle indennità da riconoscere ai Presidenti di Provincia negli anni 2022 – 2023 – 2024, al fine di fornire una cornice di riferimento unitaria per l’applicazione della nuova disciplina.
Il Ragioniere Generale dello Stato ha risposto alla suddetta richiesta con nota del 21 febbraio 2022, con la quale si forniscono precise indicazioni operative “al fine di garantire massima certezza nell’applicazione della norma concernente l’indennità dei presidenti di provincia” e si chiarisce che “l’onere finanziario da porre a carico del bilancio provinciale risulta pari al differenziale tra l’indennità percepita dal presidente della provincia nel comune in cui riveste la carica di sindaco e l’indennità optata dal comune capoluogo della provincia medesima.”
Sulla base delle indicazioni contenute nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, le Province possono pertanto quantificare gli oneri e l’ammontare delle indennità per i Presidenti di Provincia, corrispondendo il differenziale tra l’indennità percepita nei loro Comuni di appartenenza e l’indennità percepite dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, come certificate dai rispettivi enti.