Con deliberazione n. 98/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha fornito riscontro ad una richiesta di parere relativa all’utilizzo delle somme destinate all’indennità del sindaco e, in particolare, della quota di incremento dell’indennità medesima prevista dal decreto ministeriale 23 luglio 2020.
Con la citata delibera la Sezione ha evidenziato che il suddetto contributo statale risulta vincolato inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco”, sicché, in caso di rinuncia a qualsiasi emolumento da parte del primo cittadino, l’importo trasferito ai sensi del citato decreto non può assolutamente essere utilizzato dal Comune per altre finalità. Sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco.
In altre parole, il sindaco può sempre decidere di rinunciare alla propria indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente. A maggior ragione, la volontà del privato non può mutare la destinazione di una somma allorché la stessa sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge.