È stata sancita oggi l’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124; norma con la quale il Legislatore ha inserito un nuovo comma 8 bis all’interno dell’art. 82 del TUEL in forza del quale “la misura dell’indennità di funzione …. spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
Il decreto in questione provvede a ripartire tra i Comuni interessati un contributo di 10 milioni di euro “a titolo di concorso” alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni stessi per la corresponsione dell’incremento dell’indennità.
Ricordiamo, tuttavia, che a giudizio della Corte dei conti (cfr. deliberazione della Sez. reg. di controllo della Lombardia – deliberazione n. 67/2020/PAR.) “l’articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo.
Difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa un tetto massimo “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione dell’entità dell’aumento da accordare e delle risorse all’uopo necessarie”.
Ciò nonostante, il decreto in parola parrebbe consentire l’incremento dell’indennità dei sindaci dei piccoli Comuni già con decorrenza dal primo gennaio 2020.