Con deliberazione n. 203/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha affermato che “le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022”, la quale prevede il diverso parametro del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
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