Con la recente deliberazione n. 132/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ribadito che l’art. 57 quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha rimesso all’autonomia degli enti il compito di determinare, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, la misura dell’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Al tempo stesso, però, nel prevedere al comma 2 un contributo statale “a titolo di concorso”, la norma richiede che l’ente, nel determinare la misura dell’aumento, preveda anche una quota a carico del proprio bilancio, assicurando che tale quota abbia adeguata copertura e non alteri gli equilibri di bilancio.
In conclusione, pertanto, l’incremento dell’indennità, pur essendo rimesso all’autonomia dell’ente, deve essere fissato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge e non può essere limitato al contributo statale senza alcun cofinanziamento da parte del comune. La misura della compartecipazione del bilancio comunale alla spesa, tuttavia, deve essere fissata in modo da assicurarne l’adeguata copertura e la sostenibilità finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.