L’incarico di Presidente del Cda di un Consorzio obbligatorio di smaltimento rifiuti, formato da tutti i comuni di una Provincia, non può essere conferito a uno dei sindaci che controllano lo stesso consorzio, poiché così facendo il controllato sarebbe nello stesso tempo anche il controllore. È quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera N. 346 del 20 luglio scorso, dichiarando l’inconferibilità da presidente del consorzio per l’amministratore in questione, pur non ricoprendo più quest’ultimo l’incarico dopo le elezioni dello scorso giugno.
Anac, infatti, ha documentato che nel caso di specie si trattava non di incompatibilità, ma di inconferibilità, dal momento che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, afferma Anac, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.
Quindi la nomina era viziata fin dall’origine, costringendo l’amministratore comunale a dimettersi da Presidente del Consorzio e a restituire tutti gli eventuali compensi dallo stesso già percepiti.
Chi ha conferito l’incarico “inconferibile” è stato invece sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.