Da molto tempo, ormai, si discute sulla corretta gestione dell’IRAP in sede di calcolo dei compensi da erogare al personale dipendente a titolo di incentivi alle funzioni tecniche.
La norma, come noto, specifica che tali incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, ma nulla precisa in merito all’IRAP, lasciando così spazio a numerosi dubbi applicativi.
Di fronte a tale lacuna normativa, si sono fatte strada nel tempo tre diverse soluzioni applicative:
1. finanziamento dell’IRAP fuori dalle risorse degli incentivi (ovvero il 2%) e, quindi, a carico del bilancio dell’ente;
2. imputazione nell’ambito dell’80% del 2% destinato al personale e, quindi, di fatto a carico di questi ultimi;
3. copertura nell’ambito del rimanente 20% destinato ad altre finalità per le quali la norma, però, non annovera l’IRAP.
Con il recente parere n. 3358 del 3 aprile 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prova finalmente a fare chiarezza sul punto, affermando che l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, l’accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l’IRAP. L’imposta deve essere perciò considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente.
Si noti, precisa il Ministero, che l’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice”, riservando infine al punto 18) “IVA ed eventuali altre imposte”.
Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, si conferma che le poste a titolo di IRAP debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45 e non potendo rientrare nella quota dell’80 %, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.