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Incentivi tecnici esclusi dal calcolo della spesa di personale: si consolida il nuovo orientamento giurisprudenziale

Con deliberazione n. 249/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo ha ritenuto di condividere quell’orientamento interpretativo giurisprudenziale (si v. la recente delibera dalla Sezione regionale lombarda n. 73/2021/PAR) secondo il quale le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Come noto, tale orientamento non trova unanime condivisione in dottrina. In proposito si fa notare, infatti, che il tenore letterale delle nuove disposizioni, che si esprimono in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non pare lasciare spazio ad eccezioni non espressamente enunciate dalle disposizioni medesime. Viene inoltre rammentato che la circolare interministeriale del 13 maggio 2020 (G.U. dell’11 settembre 2020), emanata congiuntamente dai Ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, al punto 1.2 prevede che: “Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000”che ricomprende anche il codice di spesa relativo ad : “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato”.

Ad ogni modo, qualora gli enti locali decidessero di seguire questo nuovo orientamento interpretativo proposto dalla Magistratura contabile, gli stessi dovrebbero certamente preoccuparsi, per omogeneità, di ridurre in egual misura anche il denominatore del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti.

Al riguardo, giova infatti ricordare che il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 1° agosto 2019, pubblicato in G.U. il 22 agosto 2019, ha aggiornato gli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, inserendo, al paragrafo 5.2, lettera a), una particolare rappresentazione contabile per gli incentivi tecnici. Esso recita, infatti, così: “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.

Tags: Assunzioni di personale, Incentivi funzioni tecniche, Limiti di spesa