Laddove il bilancio di previsione sia stato approvato entro il 31 dicembre 2019, l’approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 30 aprile 2020 (ma comunque entro il 30 giugno 2020) non preclude l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, in tema di incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali.
È quanto si legge nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 113/2020/PAR.
Ad avviso dei Giudici, infatti, l’approvazione del rendiconto entro il 30 giugno 2020, termine fissato per effetto di proroga legislativa dal D.L. n. 18/2020 onde consentire all’ente locale gli adempimenti contabili non perfezionati a causa della situazione emergenziale da Covid 2019, non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da parte del personale; quest’ultimo, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.
Posta la diversa funzione dei documenti contabili richiamati dal comma 1091 dell’art. 1, citato, ossia il bilancio di previsione e il rendiconto dell’ente, rispettivamente preordinati alla programmazione degli interventi e all’allocazione delle relative risorse nell’esercizio finanziario futuro, il primo, e alla rappresentazione delle risultanze della gestione precedente, il secondo, sarebbe privo di senso logico correlare gli anzidetti incentivi all’approvazione del rendiconto 2019 esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 157 del D. Lgs. 267/2000.
Per effetto del sopravvenuto mutamento legislativo di proroga, preordinato a consentire agli enti gli adempimenti contabili cui sono tenuti per legge, l’approvazione del rendiconto 2019 entro il 30 giugno 2020 si atteggia ugualmente a tempestiva adempienza contabile del comune, richiesta dalla norma in commento quale condizione di applicabilità degli incentivi, vale a dire il rendere conto tempestivamente e certi i risultati della gestione dell’esercizio finanziario ormai passato.
Orienta l’interprete nella soluzione indicata anche il criterio di specialità, il quale ricorre in presenza di una norma speciale dettata per regolare una fattispecie che presenta elementi aggiuntivi rispetto a quella generale, di cui ne ripete tuttavia il nucleo fondamentale.
Il D.L. n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), per quanto ci occupa in tale sede, nel dettare misure straordinarie onde evitare la paralisi degli enti, rappresenta l’eccezione, il cui elemento di specialità è rappresentato proprio dal contesto emergenziale e di urgenza da Covid – 2019, nel quale gli stessi sono tenuti ad operare.
Ne deriva che la previsione in esso dettata, relativamente al riferimento temporale per l’approvazione del rendiconto 2019, deroga al termine fisiologicamente indicato nel D. Lgs. n. 267/2000 cui rinvia l’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio 2019; effetto tipico, questo, della prevalenza della norma speciale su quella generale, la cui latitudine applicativa verrà ripristinata alla cessazione di efficacia della prima per il venir meno del profilo di specialità che ha giustificato l’esigenza del legislatore nel prevederla.
In via conclusiva, dunque, laddove il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre, l’approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale consente l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, in tema di incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali.