Ribadito che il nuovo quadro normativo in materia di incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023) «non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti» (parere Anac Fasc. 3360/2023), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricordato che in base alle previsioni dell’art. 45, comma 4 del Codice, «l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5».
La norma in questione stabilisce quindi un tetto massimo individuale all’ammontare del compenso incentivante erogabile a ciascun dipendente. In particolare, gli importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
Conseguentemente, precisa l’Anac nel parere n. 20/2024, ai fini della determinazione del compenso massimo erogabile ad un tecnico che abbia svolto attività incentivabile in due amministrazioni pubbliche diverse, occorre tenere conto del trattamento economico complessivo annuo lordo maturato dallo stesso presso entrambe le amministrazioni ove presta servizio.
Resta ferma, tuttavia, la necessità per l’Amministrazione di dotarsi previamente di un atto a valenza generale, al fine di definire i criteri per il riparto dell’incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti impegnati nelle attività elencate nell’Allegato I.10 cui rinvia l’art. 45 del Codice.