Con deliberazione n. 123/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha ribadito che la disciplina contenuta nell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell’avviso) in data successiva al 30.6.2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trovando applicazione la disciplina contenuta nell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento alla tipologia di attività incentivabili e con riguardo al limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente.
Infatti, precisa la Corte, a fronte di un’espressa regola intertemporale contenuta negli artt. 226 e 229 del cit. D.Lgs. n. 36/2023 ed in difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall’operatività di tale principio la disciplina contenuta nell’art. 45, non appare praticabile un’opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a quest’ultima il principio della retroattività o, comunque, la regola del tempus regit actum, che si porrebbe in contrasto con il dato normativo di riferimento.
A ben vedere, ricorda il parere, la giurisprudenza contabile si è già pronunciata in tal senso, osservando che il legislatore ha “inteso assoggettare alla vecchia regolamentazione tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di conseguenza, l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza del vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo … D’altro canto, vengono considerate nell’art. 225 del nuovo codice diverse eccezioni e, in particolare, al secondo comma sono evidenziati in maniera puntuale gli articoli del previgente codice cui si applicano deroghe per la decorrenza dell’applicazione … non ricomprendendo tra queste l’art. 45 del nuovo codice, ha di fatto confermato l’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 per tutta la durata della procedura …” (Corte dei conti, Sez. reg. contr. per l’Abruzzo, n. 332/2023).
Da ciò consegue la persistente operatività, in riferimento alle gare che continuano a ricadere nello spettro applicativo dell’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, della disciplina contenuta in tale ultima norma, sia con riferimento alla tipologia di attività incentivabili, sia con riguardo al limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente.