Con deliberazione n. 71/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria ha affermato che non è consentita l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 a posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del CCNL comparto enti locali 2016-2018, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative.
Tale pronuncia, dunque, si colloca nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Magistratura contabile secondo il quale si deve escludere che la disposizione in parola possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019.
La Sezione, tuttavia, ricorda opportunamente che l’articolo 79, comma 3, del nuovo CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), consente alle amministrazioni locali di incrementare (seppure solo nella misura massima ivi indicata, pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018) il Fondo per le risorse decentrate e le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in deroga al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.