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Inagibilità conosciuta dall’Ente: riduzione IMU anche in assenza di dichiarazione

Con la sentenza n. 262/1/2021 del 20 aprile 2021 la Commissione Tributaria Regionale di Torino ha chiarito che se l’ inagibilità di un /immobile risulta già nota al Comune, è legittimo riconoscere la riduzione del 50 per cento prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili nel calcolo dell’IMU anche in assenza della dichiarazione presentata entro i termini di legge. La norma di riferimento all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 prevede nello specifico che: “L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.(…)”.

Tale principio espresso della CTR è in linea con l’orientamento della Cassazione, in particolare con la pronuncia n. n. 18453 del 21/09/2016 secondo il quale “tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008)”.
In particolare nel caso in esame dalla Cassazione lo stato di inagibilità era già noto all’Ente in quanto a seguito della scadenza della concessione edilizia, non aveva concesso alcun permesso edificatorio, sicché nessun intervento edilizio poteva essere eseguito considerate le gravi condizioni di inagibilità dell’immobile.

Nel caso in esame dalla CTR, era emerso nel corso del giudizio che il comune fosse già a conoscenza dell’inagibilità, dello stato d’ abbandono e della necessità di importanti azioni di bonifica dell’intero complesso immobiliare di proprietà del contribuente, ben prima dell’emissione dell’accertamento.
Ne deriva il mancato rispetto dei generali principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione, nonché dei principi di lealtà e trasparenza nei rapporti col singolo contribuente, con l’emissione da parte dell’Ente di un atto di accertamento prevendendo una imposizione tributaria IMU priva della riduzione del 50%.

La finalità della presentazione della dichiarazione IMU con la relativa documentazione comprovante i requisiti per beneficiare di una riduzione tributaria IMU, non è affatto fine a sé stessa ma pone il Comune nelle condizioni di poter effettuare tempestivi controlli sullo stato dell’immobile che – nel caso di presentazione tardiva – non potrebbero essere effettuati. Nel caso in oggetto, però, le condizioni di inagibilità dell’immobile erano verificabili effettuando un confronto con l’ufficio tecnico del medesimo ente, in quanto già in possesso di tale informazione: per tale motivo, nell’ottica di lealtà e trasparenza nei rapporti con il contribuente, il riconoscimento della riduzione è legittima e gli avvisi di accertamento IMU emessi senza tale riduzione sono rettificabili.

Questa pronuncia mette in evidenza indirettamente un altro aspetto troppo spesso trascurato nelle amministrazioni locali: la carenza di una interconnessione fattiva tra i diversi settori che potrebbe rendere decisamente più agevole l’operato dell’ufficio tributi. Si pensi ad esempio alle informazioni che possono pervenire dall’ufficio anagrafe sui cambi di residenza (per volture TARI), sulle residenze richieste da soggetti coniugati ma senza analoga richiesta del partner residente altrove (per elusione IMU), o dall’ufficio commercio sulle nuove aperture e cessazioni (per monitorare le dichiarazioni TARI), o sulla gestione del mercato settimanale (per corretta imputazione del Canone mercatale), o ancora dall’ufficio tecnico in merito all’identificazione dei criteri per valorizzare le aree fabbricabili ai fini IMU o lo stato degli immobili inagibili, come nel caso summenzionato. Evidenziamo che, nello spirito di “innovatori pratici” che ci contraddistingue, stiamo da tempo studiando ed approfondendo la tematica in oggetto, su cui prevediamo l’organizzazione di un webinar dedicato. Indicheremo a breve sul nostro sito date e modalità di partecipazione.
 

Tags: Fabbricati inagibili, IMU, Riduzioni