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In Gazzetta Ufficiale la conversione in Legge del DL 221/2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

In sede di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. Decreto Natale), oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021), si segnalano le seguenti previsioni:

  • viene estesa a tutto il 2022 la possibilità per gli enti locali di escludere dal limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (tetto di spesa del lavoro flessibile), la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale (fermo restando in ogni caso il rispetto dell’equilibrio di bilancio);
  • il termine per l’utilizzo della disciplina transitoria (di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.L. 44/2021) per lo svolgimento dei concorsi pubblici già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1-bis, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
  • i lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
  • per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
  • i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).
 

Tags: Lavoratori fragili, Polizia locale, Procedure concorsuali