L’ordinanza n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n. 85 del 30 marzo 2020.
Oltre agli aspetti puramente operativi dell’impostazione della variazione di bilancio conseguente (peraltro agevolata per gli enti ancora in esercizio provvisorio dal comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza stessa), nel corso della giornata di ieri abbiamo affrontato con diversi enti la problematica del “come” distribuire le risorse assegnate.
Intanto è utile evidenziare che le somme relative al fondo solidarietà alimentare, che da ieri sera possono essere visualizzate anche tra le spettanze pubblicate alla voce “Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge” non saranno oggetto di rendicontazione o di restituzione in caso di parziale utilizzo.
Per i Comuni più strutturati o abituati a gestire un tessuto sociale debole l’erogazione sotto forma di buoni spesa, voucher sociali o forme similari, non ha costituito novità e si è scelto di continuare a seguire le procedure già in uso presso i Servizi sociali per le diverse forme di sostegno previste. Per molti dei Comuni, invece, che ci hanno contatto ieri il problema vero è stato decidere quale forma di sostegno attivare e come recepirla proceduralmente e contabilmente.
Le deroghe al D.L. 50/2016 – Codice degli Appalti, hanno costituito certamente una agevolazione importante in quanto:
- nel caso in cui il Comune decida di operare direttamente per la gestione dei buoni spesa non dovrà seguire procedure formali di individuazione degli esercizi commerciali coinvolti ma procedere sulla base della manifestazione di interesse degli stessi che saranno convenzionati per l’iniziativa prevista;
- nel caso in cui il Comune decida di appoggiarsi a soggetti terzi per la gestione dei buoni spesa non dovrà per forza effettuare una procedura ad evidenza pubblica per la loro individuazione;
- nel caso in cui il Comune, sia strutturato o si appoggi ad enti del Terzo Settore, per l’acquisto e la distribuzione diretta dei generi alimentari e di prima necessità, potrà procedere senza alcun vincolo nella scelta dei fornitori per gli acquisti dei beni.
Ricordiamo inoltre che:
- fiscalmente i buoni spesa sono fuori dal campo di applicazione Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR. 633/1972 in quanto “cessioni di denaro o crediti in denaro”;
- oltre alle somme previste dal fondo di sostegno alimentare i Comuni possono destinare alle medesime finalità donazioni da famiglie o da imprese, che avranno natura vincolata sia di competenza che di cassa, e che potranno transitare su specifici conti correnti attivati ad hoc.