La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con sent. 88/2023, ha ribadito che le norme di esenzione e agevolazione sono di stretta interpretazione e pertanto non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Ne consegue che non è possibile ritenere non necessaria la dichiarazione di inagibilità di un immobile al fine di applicare la riduzione della base imponibile ai fini TASI (ma il criterio vale – a parere di chi scrive – anche per IMU, avendo il medesimo presupposto impositivo), se il Comune ha contezza dello stato e dei dati degli immobili, sin dalla data dei permessi di costruire. In altri termini, i giudici tributari confermano che l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la mancata spettanza del beneficio.