“Ogni amministrazione potrà fare tutto lo smart working che vuole, purché funzionale alla sua efficienza”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, durante la presentazione del progetto “P.I.C.C.O.L.I, Piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l’innovazione locale””, sottolineando peraltro che “il contratto per i dipendenti della Pa che chiederanno di lavorare in smart working è in via di definizione”.
“Il governo ha deciso il ritorno in presenza di tutto il personale dandosi tre mesi perché le pubbliche amministrazioni riorganizzassero l’intero processo di lavoro sulla base di alcuni parametri: il contratto sullo smart working definito con i sindacati, una piattaforma informatica adeguata, l’organizzazione del lavoro per obiettivi per misurare l’efficienza del lavoratore da remoto, lo smaltimento degli arretrati”, ha spiegato Brunetta, sottolineando che tutto questo deve avvenire in “un contesto di libera scelta del lavoratore e di efficienza del front office dell’amministrazione che deve garantire servizi in presenza al cittadino”.
Salta, dunque, l’annunciato tetto del 15% al lavoro agile per i dipendenti pubblici.
Intanto il ministro incontrerà oggi i sindacati per illustrare le linee guida del nuovo smart working.
Il documento, nei fatti, anticipa le norme che sono in discussione in questi giorni tra Aran e OO.SS. al tavolo del rinnovo del contratto del comparto delle Funzioni centrali. Lo scopo delle linee guida, si legge nel documento, è quello di «fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata».
Nel documento, poi, vengono altresì indicati in modo più puntuale i presupposti indispensabili alla concessione dello smart working ai dipendenti pubblici.
Per quanto concerne in particolare le condizioni tecnologiche, le linee guida precisano che:
• si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica;
• per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro; se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro;
• l’amministrazione deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.
• in nessun caso può essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio.
Come noto, inoltre, l’adesione al lavoro agile sarà esclusivamente su base volontaria. I dipendenti dovranno perciò sottoscrivere un accordo individuale con i datori di lavoro. L’accordo individuale, spiegano le linee guida, dovrà essere «stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
f) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.».
In presenza di un giustificato motivo, peraltro, ciascuno dei contraenti potrà recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Le linee guida, infine, introducono anche una seconda modalità di lavoro a distanza, ovvero il lavoro da remoto, il quale viene prestato «con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato».
Il lavoro da remoto potrà svolgersi nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo, il lavoratore sarà soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Ad esso verranno altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause e permessi orari.
Le amministrazioni, specifica il documento, potranno adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo -con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio – nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistano i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.