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In arrivo il correttivo della disciplina assunzionale per i Comuni che hanno la sede di segreteria convenzionata

Tra i vari provvedimenti che hanno ricevuto l’ok nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città del 15 ottobre scorso, vi è anche un decreto del Ministro dell’interno concernente le convenzioni di segreteria.

Il presente decreto, oltre a confermare la previsione contenuta nel comma 11 dell’art. 16-ter del D.L. n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), in base alla quale “La classe di segreteria delle convenzioni previste dall’articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”, contiene anche un’altra importante disposizione fortemente voluta dall’Anci, secondo la quale “Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”.

Si introduce così una significativa modifica alla vigente disciplina limitativa delle assunzioni di personale a tempo indeterminato finalizzata a porre rimedio a talune problematiche emerse in sede applicativa.

Come noto, infatti, la materia dei limiti finanziari posti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dei Comuni risulta attualmente disciplinata dall’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, nonché dal successivo decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020. La riforma operata ha introdotto, quale presupposto per l’effettuazione di nuove assunzioni, la presenza di un equilibrato rapporto fra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti dell’ultimo triennio (in termini di accertamenti, al netto dell’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità), sostituendo così il previgente sistema dei contingenti assunzionali parametrati ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell’esercizio precedente (o negli esercizi precedenti).

Sennonché, sulla scorta delle indicazioni fornite sul punto dalla Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, le voci di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo del predetto rapporto sono soltanto quelle riportate nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. Ma così facendo, in caso di convenzione tra più comuni per la gestione dell’ufficio di segreteria comunale, la spesa complessiva del segretario comunale viene imputata integralmente al Comune capoconvenzione, mentre i comuni aderenti, prevedendo un mero trasferimento di risorse a rimborso, non rilevano la loro quota fra quella delle spese di personale, in quanto tale operazione avviene su codici di spesa diversi da quelli indicati nella citata circolare.

Vero è che in questo modo il Comune capoconvenzione può incrementare anche il denominatore del proprio rapporto, computando tra le entrate correnti le somme trasferite dagli altri enti convenzionati, ma purtroppo l’effetto congiunto di queste due variazioni non è affatto neutro.

Un semplice esempio numerico può forse chiarire meglio questo concetto. 

Poniamo che due Comuni (entrambi privi di segretario comunale) si trovino in questa situazione
Comune A:
spesa del personale                                                      100
media delle entrate correnti al netto del FCDE            500
rapporto percentuale                                                    20%

Comune B:
spesa del personale                                                     250
media delle entrate correnti al netto del FCDE         1250
rapporto percentuale                                                  20%

Qualora i due Comuni di cui sopra decidessero di sottoscrivere tra loro una convenzione di segreteria al 50% ciascuno, come varierebbe il loro rapporto percentuale?

Supponendo che il ruolo di ente capofila venga assunto dal Comune B e che la spesa complessiva concernente il segretario sia pari a 30, avremmo che:

Comune A:
spesa del personale                                                   100
media delle entrate correnti al netto del FCDE         500
rapporto percentuale                                                 20%

Comune B:
spesa del personale                                                  280 (=250+30)
media delle entrate correnti al netto del FCDE      1265 (=1250+15)
rapporto percentuale                                             22,13%

Come si può notare, dunque il rapporto percentuale del Comune A rimane invariato, mentre quello del Comune B passa dal 20% al 22,13%.

 

Con la modifica normativa in corso di approvazione già in vigore cosa succederebbe invece?

Comune A:
spesa del personale                                                 115 (=100+15)
media delle entrate correnti al netto del FCDE       500
rapporto percentuale                                               23%

Comune B:
spesa del personale                                                 265 (=250+15)
media delle entrate correnti al netto del FCDE     1250 
rapporto percentuale                                             21,2%

Come si può notare, dunque, in questo secondo caso il rapporto percentuale aumenta per entrambi gli enti, ma per il Comune B in misura sicuramente meno rilevante rispetto a prima.

Tags: Assunzioni di personale, Segretari comunali