Con la sentenza n. 413 del 15 settembre 2021 la Commissione Tributaria Regionale del Molise ha stabilito che la mancata comunicazione da parte del Comune di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, secondo il quale “i comuni quando attribuiscono natura di area fabbricabile ai terreni ne devono dare comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”, non incide sulla validità dell’ avviso di accertamento notificato al contribuente e sul pagamento dell’IMU dovuta per aree edificabili, ma solo sulle sanzioni irrogate: “la mancata notificazione al contribuente della attribuzione al suolo della sua natura edificabile non ha alcun valore ai fini della validità dell’ atto impositivo in quanto così come statuito dalla Suprema corte con ordinanza n. 12308 del 17/05/2017 si esclude l’ aspetto sanzionatorio in merito ed ex lege la edificabilità di una area deve essere desunta dalla qualificazione a essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune indipendentemente dalla approvazione dello stesso da parte della regione e dalla adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
La pronuncia della CTR in commento si pone in linea non solo con la Cassazione n. 12308 del 17/05/2017 ma anche con quanto chiarito dalla Circolare n. 3DF/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: “in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, si applica l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, il quale, a tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, prevede che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
È doveroso precisare che la Cassazione con la sentenza n. 26169 del 16 ottobre 2019, ha modificato il proprio orientamento, sostenendo che in caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico, e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche sanzioni e interessi in quanto “la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e oggi l’IMU e la TASI) sull’area edificabile. Circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica. Inoltre, la mancanza della comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 (ma anche nell’IMU, D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 12 – ter; v. Cass. n. 15558/2009; n. 12308/2017)”.
Si auspica pertanto l’intervento di una nuova pronuncia che consolidi l’orientamento della Cassazione del 2019 al fine di avere maggiore chiarezza in tema di applicabilità o meno delle sanzioni tributarie in caso di omessa comunicazione.