Le tabelle di predeterminazione di valori in comune commercio delle aree fabbricabili predisposte dai Comuni non hanno natura vincolante e pertanto, in sede di controllo, il Comune può validamente considerare dati diversi più precisi e qualificati ai fini della determinazione della base imponibile IMU. Lo ha recentemente ribadito la Cassazione con sent. 653/2022, 476/2022 e 475/2022, confermando un orientamento ormai consolidato da tempo.
Si legge infatti: “Le tabelle di predeterminazione dei valori elaborate dal Comune non hanno natura imperativa e vincolante (Cass. n. 3757/2014; Cass. n. 5068/2015; Cass. n. 15312/2018; Cass. n. 10308/2019). Si tratta di presunzioni e cioè di un criterio recessivo ove l’amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass. n. 11643 del 03/05/2019); la stima operata tramite consulenza tecnica può quindi legittimamente considerarsi una informazione specifica e qualificata, come tale prevalente sui valori tabellari” (Cass. 476/2022 e 475/2022).
Ed ancora: “Vero è che il Comune in sede di accertamento aveva ritenuto che l’area in questione non fosse sussumibile nel regolamento dal medesimo adottato in ragione della peculiarità dell’aera, ma ciò al fine di determinarne il valore in misura maggiore; di contro la parte sostiene che il valore è di molto inferiore e che il terreno deve essere tassato come agricolo, mentre il giudice d’appello ha ritenuto, con giudizio di fatto in questa sede non censurabile e peraltro conforme a quello reso dal giudice di primo grado, che detto valore fosse da ridurre, pur mantenendone ferma la qualificazione come area edificabile ed ha pertanto fatto riferimento alle tabelle approvate dal Comune, che costituiscono fonte di presunzioni (Cass. 11643 del 03/05/2019)” (Cass. 653/2022).
Ne discende quindi che, pur in presenza di una delibera specifica, il Comune potrà ad esempio considerare il valore risultante negli atti di compravendita reperibili sui registri immobiliari, così come qualsiasi perizia tecnica purché redatta nell’anno oggetto del controllo, le caratteristiche specifiche del terreno rispetto a quelle previste nella deliberazione e le valutazioni effettuate in sede di attuazione di interventi urbanistici.
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