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IMU non dovuta su immobili occupati abusivamente

Con la sentenza n. 861 del 13 marzo 2023 la Corte di giustizia tributaria di Milano sez.12, in contrasto con i precedenti orientamenti della Cassazione (ordinanze 29658/2021 e 29868/2021), ha chiarito che in caso di abitazione occupata abusivamente da un soggetto non avente titolo, l’IMU non è dovuta dal proprietario dell’immobile, in tal caso acquistato per mezzo di un’asta giudiziaria. 

La Corte ha valorizzato il fatto che dal momento che il proprietario non può godere a pieno dell’immobile, viene meno il presupposto impositivo IMU previsto dall’art.1 comma 740 della legge 160/2019 secondo cui: “Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. (…)”. 

Tale pronuncia si pone in linea con le novità introdotte dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l’anno 2023) all’art. 1, co. 81. Mediante l’inserimento della lett. g-bis) all’art. 1 co. 759 L. 160/2019, il comma citato introduce l’esenzione IMU a favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato formale denuncia all’Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente artt. 614 co. 2 e 633 c.p.), limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussiste detta circostanza.

Trovate un commento alla norma in parola nel nostro Approfondimento n. 1 – 16 gennaio 2023 “LEGGE DI BILANCIO 2023: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI”

Tags: Esenzione, IMU, Presupposto impositivo