La Corte di cassazione, con l’ ordinanza 26376 del 29 settembre 2021 ha chiarito che il catasto costituisce una prova della titolarità dell’immobile del soggetto, obbligato di conseguenza al pagamento dell’IMU, in quanto rappresenta una presunzione di fatto. Sarà pertanto onere del contribuente contestare e fornire l’eventuale prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo accertato dall’ Ente.
Il contenzioso oggetto di esame della Cassazione è nato a seguito della notifica di cinque avvisi di accertamento ICI dal 2004 ai 2007, impugnati dal contribuente dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. A sostegno del proprio gravame il contribuente eccepiva di non essere possessore degli immobili per i quali veniva fatta valere la pretesa tributaria in contestazione e di non essere quindi obbligato al pagamento del tributo richiesto. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del ricorrente sulla base della considerazione che “(…) dalla documentazione in atti si deduce che il ricorrente non era in possesso degli immobili per i quali il Comune di Palermo richiedeva il pagamento dell’ICI”. Il Comune impugnava la sentenza della CTP e a sostegno del proprio gravame preliminarmente indicava gli estremi catastali degli immobili per i quali era richiesto il tributo in contestazione e, quindi, eccepiva che “(…) dagli atti depositati presso la conservatoria dei registri immobiliari è stato invece accertato che il ricorrente è proprietario di tutti gli immobili oggetto degli avvisi a seguito di successione (…)”. Il contribuente si costituiva, contestando la fondatezza della pretesa, escludendo di essere mai stato proprietario degli immobili o titolare di diritti reali di godimento sugli stessi. La CTR accoglieva l’appello del Comune affermando che le certificazioni catastali e la documentazione estratta dalla Conservatoria dei registri immobiliari costituiscono l’unico elemento probatorio certo dal quale poter risalire alla proprietà di un immobile e dalla documentazione versata in atti dal Comune emergeva che gli immobili oggetto di pretesa fiscale risultavano essere intestati al contribuente ed a lui pervenuti mortis causa.
La Cassazione ha confermato la sentenza della CTR precisando che: “l’ intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l’ onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l’ esenzione dal pagamento dell’ imposta (Sez. 5, Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017)”. Inoltre si evince dalla sentenza in commento che il contribuente non ha neppure indicato in cosa si sarebbero sostanziate le indagini da lui effettuate, dalle quali egli avrebbe ricavato che i presunti conduttori degli appartamenti ne erano in realtà i proprietari, non assolvendo di conseguenza all’onere di fornire la prova contraria.