Il contribuente è tenuto a dimostrare che l’area fabbricabile costituisce pertinenza di un fabbricato se ritiene di non dover versare l’IMU: è quanto stabilito dalla Cassazione con sent. 25561/2022.
Per la Suprema Corte infatti, ciò che rileva è l’effettiva destinazione dell’area a pertinenza, circostanza che deve persistere nel tempo e non può essere facilmente modificata senza una significativa trasformazione dell’area considerata pertinenziale.
Inoltre, grava sul contribuente l’onere di dimostrare e dichiarare al Comune detta pertinenzialità, in quanto, in caso contrario, non è possibile escludere dalla tassazione l’area fabbricabile.
Le conclusioni a cui giunge la Cassazione operano con rifermento alla fattispecie descritta e all’IMU applicabile fino al 2019. Deve infatti essere ricordato che l’art. 1 co. 741 lett. a) L. 160/2019, nel definire i fabbricati, precisa che si considera parte integrante di esso l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente a fini urbanistici purché accatastata unitariamente al fabbricato.
Ne consegue quindi, che nella c.d. Nuova IMU, un’area fabbricabile è pertinenziale al fabbricato, non solo se vi è il vincolo di destinazione d’uso descritto dalla Cassazione nella sent. 25561/2022, ma se tale pertinenzialità emerge catastalmente mediante accatastamento unitario con il fabbricato o l’area sulla quale esso sorge.