Con le ordinanze n. 29658/2021 e 29868/2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’IMU è dovuto anche qualora l’immobile sia occupato abusivamente da un soggetto terzo.
Entrambe le pronunce hanno avuto ad oggetto l’impugnazione delle statuizioni della CTR Lazio nella quale, confermando l’orientamento dei giudici di prime cure, era stato ritenuto annullabile l’avviso di accertamento per omesso versamento ICI emesso dal Comune di Roma nei confronti di una società in relazione all’accertata abusività dell’occupazione dell’immobile da parte di un soggetto terzo durante il periodo di imposta accertato. La CTR aveva infatti ritenuto che l’abusiva occupazione dell’immobile da parte di terzi escludeva il possesso del proprietario alla quale era ricondotto il presupposto per l’applicazione dell’ICI.
La Cassazione invece, accogliendo il ricorso del Comune, ha chiarito che l’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’imposta: “In particolare, Cass. n. 7800/2019, con riguardo al tributo ICI, ha già ritenuto che secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell’art. 3 del citato decreto, in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. Ai fini della debenza di tale tributo, ha sostenuto questa Corte, rileva pertanto il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione.”.
Sul tema si ricorda l’art. 4 ter D.L. 73/2021 il quale prevede l’esenzione dal versamento IMU per le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata sospesa nel corso del 2021 (per il ristoro dei Comuni, si rinvia al D.M. 15/10/2021, e alla nostra news Distribuito il primo acconto del ristoro IMU “sfratti”). La previsione legislativa appena citata conferma implicitamente l’orientamento giurisprudenziale sopra commentato . Infatti, il Legislatore ha ritenuto di dover esplicitare, in una specifica norma emergenziale, la fattispecie esonerata dal versamento del tributo per l’anno in corso. Tale disposizione pone dunque una eccezione alla regola illustrata nelle ordinanze sopra commentate, lasciando intendere infatti che di norma il tributo, in caso di occupazione abusiva dell’immobile, resta dovuto.