Con la sentenza n. 51 del 19/01/2022 la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sezione/Collegio 3, ha confermato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, che la soggettività passiva IMU deve essere attribuita alla società di gestione del fondo comune di investimento “essendo, di conseguenza, tenuta ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali. Ciò in quanto il fondo, in assenza di una propria struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, non può configurarsi quale autonomo soggetto di diritto; trattasi infatti di un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di soggetti, che è gestito da una società la quale gode della titolarità formale dei beni facenti parte del fondo in ragione dell’attività di investimento che deve svolgere nell’interesse dei partecipanti”.
Il contribuente ha impugnato l’atto di irrogazione delle sanzioni per tardivo pagamento IMU innanzi la Commissione Tributaria Provinciale lamentando carenza di legittimazione passiva, atteso che l’immobile gravato da IMU era di proprietà del Fondo, precisando che di detto fondo la società era mero ente gestore e che, essendo il bene riferibile a terzi, la società non era tenuta a corrispondere il tributo correlato alla proprietà altrui.
La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso del contribuente sul presupposto che i fondi comuni di investimento costituiscono “patrimoni separati” della società di gestione del risparmio che li ha istituiti, per cui, in caso di acquisto immobiliare operato nell’interesse di un fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società di gestione; esclude, quindi, la possibilità che il fondo abbia una soggettività sua propria distinta sia da quella dei partecipanti, sia da quella della società di gestione che lo ha istituito.
Il ricorrente presenta appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ritenuto nuovamente infondato in quanto il collegio è dell’avviso che vada confermato l’orientamento maggioritario di Legittimità (successivo alla giurisprudenza citata dal ricorrente Cass. 16605/2010) secondo il quale “non paiono sussistere elementi significativi che permettano di considerare i fondi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, in quanto le norme del TUF affidano alla società di gestione del risparmio l’attività di istituzione, promozione e gestione del fondo; la disciplina normativa sembra prevedere l’autonomia e la separatezza dei patrimoni del fondo rispetto a quello della società che lo gestisce, a garanzia degli investitori del fondo stesso. A ciò si aggiunga, nella fattispecie odierna, che -al di là della fraseologia utilizzata nel contratto di compravendita- il fondo risulta privo di codice fiscale, e utilizza in ogni rapporto quello della società di gestione; le risultanze catastali sono ininfluenti ai fini dell’odierna controversia”.