Con la sentenza del 23/03/2022 n. 1388 la Commissione Tributaria Regionale Lazio Sezione/Collegio 8 in tema di esenzione dall’IMU per gli immobili-merce in difetto della dichiarazione precisa che “condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta”.
Ne deriva che la predetta dichiarazione è un requisito formale ma costitutivo con termine di presentazione, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui possesso degli immobili ha avuto inizio, o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Le conclusioni cui giungono i giudici tributari si pongono in linea con quanto precedentemente stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza 5190/2022 di cui abbiamo dato notizia il 16/03/2022.
Si precisa infine che in linea con il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) trattandosi di norme agevolatrici esse sono di stretta interpretazione e non è consentito all’interprete applicarle in circostanze o a condizioni diverse da quelle previste dal legislatore e nemmeno ignorare le comminatorie espressamente previste in caso di loro inosservanza, con la conseguente non spettanza del beneficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione.