La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, settima sezione, con la sentenza n. 8 del 25 gennaio 2022 ha stabilito che i contribuenti che concedono in locazione una parte dell’immobile, con regolare contratto, hanno diritto all’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale se permangono i requisiti della dimora abituale e della residenza sul medesimo immobile da parte del contribuente stesso, in quanto il possesso dell’immobile da parte del titolare non fa venir meno il diritto al beneficio.
La Commissione chiarisce inoltre che devono essere riconosciute tutte le agevolazioni, sia per i tributi erariali sia per i tributi locali, tra cui le agevolazioni IRPEF, la detrazione del mutuo e non è dovuta l’IMU: «nel caso in cui gli affitti permettano un uso prevalente della casa come abitazione principale, allora vengono mantenute le esenzioni IMU e TASI come anche gli interessi passivi del mutuo».
In tal senso, in riferimento alla precedente disciplina IMU, valevole anche per la nuova IMU, si era espresso il MEF con la Faq n. 12 del 20.01.2014, il quale, alla seguente domanda «Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?», ha risposto che «Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie».
Resta fermo che l’esenzione potrà essere applicata solo nel caso in cui l’immobile, adibito ad abitazione principale e locato in parte, sia accatastato in modo unitario. Viceversa, qualora risultasse un accatastamento separato della zona affittata, l’IMU resterà dovuta anche qualora le due unità immobiliari fossero tra di loro collegate e apparentemente uniche.