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Importanti chiarimenti Aran sulla costituzione del Fondo risorse decentrate

In data odierna l’Aran ha pubblicato nella propria banca dati tre nuovi orientamenti applicativi di notevole importanza concernenti la costituzione del Fondo risorse decentrate.

Con il primo dei tre (CFL173), l’Agenzia chiarisce che, ai fini della corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b), del nuovo CCNL del 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 deve essere fatto prendendo a riferimento tutti i dipendenti destinatari del CCNL medesimo (computando quindi a tal fine anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2018), senza tuttavia considerare le percentuali di part-time.

Con il secondo (CFL174), invece, l’Aran spiega in dettaglio agli enti come effettuare l’incremento del Fondo in applicazione del comma 1, lett. d), del citato art. 79.
Atteso che la ratio dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, spiega l’Agenzia, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento – a regime – sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.
Nel parere in questione, peraltro, viene riportata a titolo del tutto esemplificativo una tabella di calcolo per un ente tipo, nella quale vengono opportunamente sintetizzati tutti gli aspetti salienti della relativa procedura di quantificazione.
In particolare:
•    la colonna 1, riporta le unità di personale al 1/1/2021, senza tener conto della percentuale di part-time; nelle unità di personale sono inclusi “comandati-out” e sono esclusi “comandati-in”; sono inoltre incluse persone in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti;
•    la colonna 2 e la colonna 3 riportano gli incrementi a regime (da tabella D);
•    la colonna 4 e la colonna 5 riportano le differenze tra incremento a regime riconosciuto alla specifica posizione economica e incremento a regime riconosciuto alla posizione economica iniziale, rispettivamente su base mensile e su base annua;
•    la colonna 6 riporta le somme risultanti – ottenute moltiplicando le differenze su base annua per le unità di personale – con evidenza del totale delle stesse, che costituisce l’incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL, con decorrenza 1/1/2021.

Il terzo ed ultimo parere (CFL175), infine, risponde all’interrogativo su quale sia la decorrenza dell’incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse.
In proposito l’Aran chiarisce che le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 79, comma 1-bis, vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare, precisa l’Agenzia, occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time.

Tags: Aran, Fondo risorse decentrate, Progressioni economiche