La Commissione Tributaria Regionale Toscana, con la sentenza n. 26/2022, ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale TARI che non rispetti il principio di proporzionalità nella tassazione delle utenze domestiche detenute da soggetti residenti e non residenti.
Il caso riguarda il ricorso presentato da un contribuente avverso avvisi di accertamento TARI aventi ad oggetto il mancato versamento del tributo per gli anni 2014 e 2015. Il soggetto ricorrente assumeva ingiusta la pretesa del Comune di rendere equivalente la produzione di rifiuti, e quindi la tassazione, sia per il cittadino residente sia per quello non residente che occupa saltuariamente l’immobile ai soli fini turistici.
Il Comune insisteva sulla piena legittimità del proprio operato in ragione della disciplina contenuta nel Regolamento comunale in particolare per ciò che concerne l’adozione del Metodo Normalizzato per la commisurazione della tariffa basata su coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tutte le categorie di utenti e non su una rilevazione puntuale della produzione quantitativa di rifiuti, rilevando altresì che l’introduzione di agevolazioni nel pagamento del tributo rappresenta una facoltà dell’ente e non un obbligo.
Sul tema i giudici evidenziavano che il criterio formale della residenza scelto dal Comune per ripartire il carico tributario contraddice i caratteri del tributo dal momento che la residenza ha natura prettamente anagrafica; occorre invece guardare al luogo in cui la persona ha la dimora abituale in quanto:
“[…] abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, la logica vuole che gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari, generalmente proprio i non residenti e ciò vale a maggior ragione in una località turistica a vocazione balneare prettamente stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell’anno, limitandosi la presenza a parte della stagione estiva, di talché deve essere annullato perché illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui determini una ripartizione delle spese distinguendo fra utenze domestiche residenti e non residenti con un aggravio per queste ultime, in violazione del criterio di proporzionalità e della ratio della normativa applicabile”.
La CTR concludeva rilevando che la mancata applicazione da parte del Comune del principio di proporzionalità e di una agevolazione specifica connessa all’uso saltuario dell’immobile contrasta con l’effettiva natura del tributo che deve necessariamente tenere conto della quantità di rifiuti producibili dai soggetti occupanti.
In tal senso si era già espresso il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4223/2017, a cui i giudici della CTR Toscana si sono uniformati: in tema di TIA (i cui principi sono applicabili anche alla TARI), i giudici avevano infatti rilevato che la legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera paritaria le tariffe in quanto l’Amministrazione comunale gode di un potere tecnico-discrezionale che deve tenere in considerazione le peculiarità del territorio ma che allo stesso tempo incontra il limite della proporzionalità e non può contraddire la ratio del tributo; secondo il Consiglio di Stato dunque nella determinazione delle tariffe, il Comune deve da un lato giungere all’integrale copertura dei costi del servizio erogato, dall’altro ripartire gli stessi coerentemente con la quantità potenzialmente producibile dalle varie fasce di utenza.
Se tale orientamento dovesse consolidarsi a discapito di quello che attualmente permette ai Comuni di determinare la TARI per i non residenti in maniera presuntiva, associando un numero di occupanti forfetario senza la necessaria applicazione di riduzioni, occorrerebbe rivalutare i criteri attualmente applicati alla quantificazione delle tariffe per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti non residenti.
Continueremo a seguire la vicenda, tenendo aggiornati i nostri lettori su eventuali risvolti in merito.