È illegittima la previsione regolamentare di un Comune che dispone la sospensione della retribuzione di posizione organizzativa in caso di assenza prolungata dal servizio dell’incaricato.
Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Cassazione nella recente sentenza n. 19192 del 14 giugno 2022.
Secondo i Giudici, infatti, il regolamento comunale degli uffici e dei servizi non può intervenire sulla materia delle posizioni organizzative, disciplinata dal contratto collettivo. Invero, l’articolo 2, comma uno, del D.Lgs. nr. 165/2001 ― il cui testo non è stato interessato dagli interventi normativi di riforma del pubblico impiego privatizzato ― ha riservato agli atti unilaterali della amministrazione pubblica ― adottati sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge e secondo i rispettivi ordinamenti ― le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.
La disciplina del rapporto di lavoro è stata riservata, invece, alla legge ed alla contrattazione collettiva; in particolare, a quest’ultima è stata attribuita dall’articolo 45 D.Lgs. 165/2001 (e per i dirigenti dall’articolo 24 del medesimo decreto legislativo) la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio.
Il Comune non poteva, pertanto, prevedere attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi ipotesi di «sospensione della posizione organizzativa»; la disciplina delle posizioni organizzative era contenuta, nel periodo di causa, negli articoli da 8 ad 11 del CCNL 31 marzo 1999 (di revisione del sistema di classificazione professionale del comparto Regioni e Autonomie locali) e negli articoli 10,11 e 15 del CCNL di comparto del 22 gennaio 2004, relativo al quadriennio 2002/2005.
Allo stesso modo, prosegue la sentenza, il regolamento degli uffici e dei servizi non poteva incidere sul trattamento economico delle assenze dal servizio, oggetto di riserva alla contrattazione collettiva nonché di specifiche disposizioni legislative.
Resta in ogni caso ferma la decurtazione dell’indennità di posizione nei primi 10 giorni di ogni periodo di malattia ex art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008 (fatte salve le ipotesi di assenza per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero e eventuale periodo di convalescenza post ricovero, day hospital e assenze dovute a patologie gravi che richiedono l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).