La pronuncia della Corte di Cassazione n. 25935 del 2 ottobre 2024 stabilisce che le aree su cui sono presenti vincoli di edificabilità rimangono comunque assoggettate all’IMU.
Gli ermellini hanno infatti chiarito che “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), (ma la medesima impostazione può riferirsi anche all’IMU vista la continuità della disciplina sul punto specifico) l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile”.
La modalità generale con cui le aree edificabili vengono identificate è l’inserimento delle stesse nello strumento urbanistico generale del Comune, che permette di definire su quali terreni sia possibile realizzare un fabbricato. Solo nel caso in cui non sia possibile dedurre l’edificabilità tramite lo strumento urbanistico generale del Comune si può far riferimento all’edificabilità di fatto e verificare la presenza di elementi probanti la vocazione edificatoria.
La presenza, espressa dal piano regolatore generale del Comune, di vincoli come quelli sopracitati (inclusione dell’area in una zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico) non è sufficiente a esimere le aree dall’imposizione IMU. Tuttalpiù, i vincoli edificatori avranno effetti esclusivamente sul valore venale dell’area, che subirà una diminuzione più o meno marcata a seconda dell’inibizione alla realizzazione di costruzioni.
Tali vincoli di destinazione dell’area non risultano essere assoluti e di conseguenza non azzerano la potenzialità edificatoria dell’area, che rimarrà quindi soggetta all’imposta.