Nella sent. n. 534/02/2019, la CTP di Varese ha stabilito che un terreno perde il carattere di edificabilità se viene compreso in zone vincolate e rientranti in piani territoriali di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
La controversia muoveva della notifica di un avviso di accertamento IMU nel quale il Comune richiedeva il versamento del tributo per un terreno fabbricabile secondo lo strumento urbanistico: il terreno tuttavia rientrava, in forza di un Legge regionale, in un piano territoriale di tutela ambientale, conosciuto anche dall’ente impositore.
I giudici tributari hanno dunque deciso che la pretesa del Comune sul terreno è illegittima in quanto tale cespite deve essere considerato agricolo anche in considerazione del fatto che le leggi regionali di tutela paesaggistica ed ambientale hanno una prevalenza rispetto alla disciplina urbanistica dell’ente locale.
In altre parole, la destinazione vincolata del bene, imposta per volontà della Regione, non può essere superata da strumenti urbanistici locali, i quali, se ne prevedono l’edificabilità, sono in contrasto con la norma gerarchicamente superiore.