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Il sindaco non risponde delle sanzioni in materia di SSL solo se trasferisce le funzioni datoriali

Con sentenza n. 29105 del 18 luglio 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che nelle amministrazioni pubbliche spetta agli organi di direzione politica procedere all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di datore di lavoro, con la conseguenza che in mancanza di tale individuazione permane in capo ai suddetti organi l’indicata qualità, anche ai fini dell’eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini, Rv. 274263; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi, Rv. 267688; Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013, Bendotti, Rv. 256398, relativa a fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del Sindaco che non aveva provveduto ad attribuire ad alcuno la qualità datoriale né, tantomeno, aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Inoltre, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche, l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a un dirigente o a un funzionario da parte dell’organo di vertice deve essere espressa e accompagnata dal conferimento dei poteri decisionali e di spesa, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione espressa e del conferimento dei necessari poteri, la qualità di datore di lavoro permane in capo all’organo di direzione politica della singola amministrazione (Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini, Rv. 274263, cit.).

Tags: sanzioni, Sicurezza sul lavoro