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Il Risultato presunto di amministrazione deve rappresentare la corretta e veritiera situazione dell’ente

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera n. 263/2024/PAR ha individuato nella determinazione del risultato presunto di amministrazione il momento in cui il Comune, che ha rilevato errori nella quantificazione dell’avanzo approvato in sede di rendiconto 2023, deve rappresentare le effettive, veritiere e attendibili evidenze contabili in attesa della loro definitiva approvazione in sede di rendiconto 2024.

I magistrati contabili sottolineano che la quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 è esattamente quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, e di consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso; la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che impone la corretta quantificazione delle relative componenti secondo le analitiche regole dell’Allegato 4/1, risponde proprio alla funzione “di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.

In particolare, in riferimento al bilancio di previsione 2025/2027, tutti gli enti locali che presentavano un conguaglio in surplus rispetto ai contributi COVID-19 hanno dovuto applicare una quota di avanzo presunto vincolato e questo ha condotto gli uffici ad elaborare con maggiore analisi il prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Nella pratica, infatti, tale prospetto è stato troppo spesso redatto in assenza di un vero e proprio percorso di analisi e valutazione di tutte le voci interessate. L’approvazione dei bilanci di previsione spesso a ridosso o addirittura successiva all’approvazione del rendiconto dell’anno precedente e la scarsa frequenza con cui gli adottano l’applicazione di quote di avanzo presunto già in sede di redazione del bilancio preventivo hanno portato gli enti a “dimenticarsi” dell’importanza delle evidenze del prospetto stesso e della loro influenza sulle stime delle previsioni del triennio successivo.

Tags: Avanzo presunto, Corte dei Conti