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Il rispetto dei tempi di pagamento e la valutazione della performance individuale e organizzativa

È disponibile e scaricabile il Quaderno operativo n. 49 dell’Anci “Rispetto dei tempi di pagamento: interventi organizzativi e modalità di misurazione e valutazione della performance”, redatto a seguito dell’approvazione della legge 29 aprile 2024 n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19.

Il Quaderno vuole offrire un quadro di sintesi ed integrazione tra i due macro temi della nuova disciplina sul rispetto degli obblighi dei tempi di pagamento: performance individuale e modalità di rispetto dei tempi di pagamento. Le interconnessioni fra i due temi sono, infatti, importanti e determinanti al fine di non incorrere nelle sanzioni previste e, dunque, nella impossibilità di riconoscere integralmente l’indennità di risultato spettante ai dirigenti.

Partendo da un excursus che ripercorre il quadro normativo in materia degli obblighi di rispetto dei tempi di pagamento, si affronta poi in maniera dettagliata le novità introdotte dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, e fornisce spunti utili per la sua applicazione nonché strumenti operativi in merito alla costruzione degli obiettivi di performance cui è legata la sanzione.

Secondo la disposizione in esame, «le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell’individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64».

La prima questione da affrontare è dunque quella relativa alla necessità di integrare il contratto individuale di lavoro dei dirigenti al fine di includervi lo specifico obiettivo.

Secondo l’Anci, gli enti locali non hanno alcun obbligo di adeguare il contratto di lavoro dei dirigenti, fatte salve differenti previsioni contenute nel Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi. Infatti, l’art. 9, comma 1-bis, del D.lgs. n. 150/2009, stabilisce che solo la valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari di incarichi di cui all’art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. 165/2001 (Segretario Generale di Ministeri e funzioni dirigenziale di livello generale conferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) debba essere svolta tenendo conto anche degli obiettivi specifici definiti nel contratto individuale di lavoro.

Ma l’Associazione non ritiene neppure necessario l’adeguamento del decreto del Sindaco di assegnazione dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in quanto la disposizione normativa appena richiamata, prevede che il provvedimento motivato di attribuzione dell’incarico debba essere adottato secondo le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e che gli obiettivi per i quali debba essere valutato il raggiungimento siano assegnati nel piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.

Un altro argomento da approfondire è quello relativo all’integrazione del rispetto dei tempi di pagamento nei sistemi di valutazione della performance degli enti, posto che la disposizione normativa in esame non chiarisce a quale tipologia di performance debba fare riferimento l’obiettivo relativo al rispetto dei termini di pagamento.

Secondo l’Anci la questione può essere affrontata secondo due differenti approcci, ognuno con implicazioni specifiche e adattabili alle diverse realtà locali:
1. Considerare il rispetto dei pagamenti nella performance individuale dei singoli dirigenti o incaricati di Elevata Qualificazione responsabili delle procedure di pagamento;
2. Considerare un taglio della indennità di risultato, nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento senza modificare le metodologie di valutazione e incidere sul punteggio assegnato in sede di valutazione all’individuazione della tipologia di performance a cui deve fare riferimento l’obiettivo relativo al rispetto dei termini di pagamento, visto che la norma di legge nulla dice in proposito.

Questo secondo approccio, precisa tuttavia il Quaderno operativo, presenta diverse criticità, motivo per il quale si ritiene che la modalità più adeguata per assegnare l’obiettivo a ciascun dirigente/incaricato di Elevata Qualificazione sia nell’ambito della propria performance individuale.

Con riferimento al peso da assegnare all’obiettivo inerente il rispetto dei termini di pagamento, poi, viene precisato che non appare possibile definire discrezionalmente se applicare un taglio secco del 30% della retribuzione di posizione per i ritardi o graduare la riduzione in base alla frequenza e all’entità dei ritardi, pertanto detto obiettivo deve valere il 30% dell’intera performance di ciascun dirigente/incaricato di Elevata Qualificazione, come chiarito e ribadito dalla circolare del MEF n. 1 del 3 gennaio 2024.

La graduazione del peso, riferito all’obiettivo inerente il rispetto dei termini di pagamento, ovvero se assegnare allo stesso un valore percentuale maggiore di quello minimo indicato dalla norma, è lasciata invece alle scelte strategiche e organizzative che ciascuna Amministrazione può operare in sede di redazione della sotto sezione performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, salvaguardando in ogni caso l’uniformità di pesatura per tutti i dirigenti destinatari dell’assegnazione dell’obiettivo.

Viene inoltre ribadito che, malgrado la norma parli espressamente di “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali”, nelle Amministrazioni in cui non siano previste figure dirigenziali, l’obiettivo relativo al rispetto dei termini di pagamento deve essere attribuito ai citati incaricati di Elevata Qualificazione responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.

Da ultimo, il Quaderno operativo Anci fornisce talune indicazioni in merito alle modalità di adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance; ciascuna Amministrazione, si legge, ha a disposizione due modalità possibili di adeguamento del proprio sistema di misurazione e valutazione della performance:
1. Modificare gli ambiti di valutazione per introdurre un nuovo elemento che pesi almeno il 30% del punteggio finale, riproporzionando gli altri di conseguenza;
2. Introdurre un criterio di valutazione relativo al rispetto dei tempi di pagamento che incida per il 30% del totale della valutazione di ciascun dirigente.