Skip to content

Il ravvedimento operoso “sana” le sanzioni per ritardato pagamento

Con la sentenza n. 1773/04/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha precisato che, nell’emettere un avviso di accertamento IMU, il Comune deve considerare la quota di sanzioni già versate dal contribuente che ha versato unitamente al tributo applicando il ravvedimento operoso. Precisa, infatti, la Commissione che “Tale adempimento [n.d.r. il ravvedimento] costituisce adeguato ristoro per il ritardo a norma di legge”.

Il Comune aveva emesso avviso di accertamento per l’IMU 2014, con quantificazione piena delle sanzioni, senza considerare che il contribuente aveva provveduto a versare, seppur in ritardo, la rata in acconto avvalendosi del ravvedimento operoso (nello specifico, la rata con scadenza al 16/06/2014 veniva versato il 12/12/2014). In sede di giudizio, aveva avvalorato la propria tesi sostenendo che l’istituto del ravvedimento operoso non può trovare applicazione per i tributi che non sono amministrati, come nel caso di specie, dall’Agenzia delle Entrate.

I giudici tributari accoglievano il ricorso precisando che “Argomentando differentemente, come fa il Comune, si giungerebbe ad una conclusione che appare del tutto iniqua dal punto di vista sostanziale in quanto il contribuente finirebbe per versare, a titolo di sanzione e di interessi, più di quanto prescritto dalla legge avendo in parte già provveduto, come nel caso di specie, al pagamento di parte degli interessi e delle sanzioni”.

In merito al ravvedimento operoso si coglie l’occasione per ricordare che l’art. 10 bis D.L. 124/2019 ha abrogato il comma 1 bis dell’art. 13 D.Lgs. 472/97 che limitava ai soli tributi erariali il ravvedimento lungo, aprendo dunque alla possibilità di ravvedersi, anche per i tributi locali, trascorso anche un anno dalla scadenza del versamento.

Tags: Ravvedimento operoso, Tributi locali