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Il potere sanzionatorio di ARERA nell’ambito della regolazione della qualità (TQRIF)

Il riferimento legislativo che riconosce ad ARERA poteri sanzionatori nei confronti dei gestori è il combinato disposto della Legge 481/95 e la Legge 205/17. La prima, rubricata “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” all’art. 2 co. 20 lett. c, dispone infatti che l’Autorità “irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione”.

Come si può constatare, nell’attuale testo della L. 481/1995, la sanzione massima è indicata in lire. Considerando che il Legislatore, attraverso la L. 99/09, recante modifiche alla L. 481/1995, prevede, all’art. 28, co. 4, una modifica esclusivamente della sanzione minima (nello specifico da «lire 50 milioni» a «euro 2.500»), si ritiene che, in assenza di intervento sulla sanzione massima il suo valore rimanga tale, e debba essere esclusivamente oggetto di conversione in euro. Pertanto, la somma della sanzione massima che l’Autorità ha il potere di irrogare, corrisponde a 154.937.069,73 euro. A tal proposito, si evidenzia che, anche all’interno della Deliberazione 243/2012/E/COM, con la quale ARERA addotta il Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, attraverso il quale disciplina le forme del potere sanzionatorio e prevede le modalità di quantificazione delle sanzioni, il valore della sanzione massima indicato è l’equivalente in euro della sanzione prevista in lire dalla L.481/1995.

Il secondo riferimento normativo consiste nell’articolo 1 comma 527 della Legge di Bilancio 2018: il legislatore “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione […]” ha trasferito all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

I procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità sono disciplinati dall’Allegato A della già citata Delibera 14 giugno 2012, 243/2012/E/com. In questo documento sono regolate le diverse fasi del procedimento tra cui, al Titolo V, i criteri che adotta ARERA per quantificare le sanzioni da irrogare. Nello specifico, l’art. 25 dell’Allegato dispone che l’importo base delle sanzioni irrogate da ARERA è compreso nei limiti di quanto disposto dalla già citata Legge 481/95 (quindi con un minimo di 2.500 €) e varia in misura della gravità della violazione che, ai sensi dell’art. 26, si desume:

“a) dalla natura dell’interesse tutelato dalla norma violata, dall’offensività della condotta e dall’attitudine della condotta a ledere più di un interesse;

b) dalla durata della violazione, dalla sua estensione territoriale, anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione degli interessi tutelati;

c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull’azione amministrativa dell’Autorità;

d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall’agente in conseguenza della violazione;

e) dal grado di colpevolezza dell’agente desunto, tra l’altro, dall’assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione”.

I poteri sanzionatori riconosciuti dalla legge ad ARERA possono certamente essere esercitati nei confronti dei gestori che non si adeguino alle disposizioni contenute nel Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) su esplicita previsione dell’Autorità che, in premessa della Delibera 15/2022/R/Rif, ha richiamato le suddette leggi specificando, ancora una volta, che la Legge 205/17 ha assegnato ad ARERA il potere di controllo in materia di rifiuti urbani “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.

L’Autorità, nella medesima Delibera, ha inoltre disposto “allo scopo di tutelare gli utenti del servizio ed assicurare la compliance regolatoria, che l’applicazione del meccanismo sanzionatorio per l’eventuale mancato rispetto degli standard generali introdotti decorra dal 1° gennaio 2024 con riferimento alle prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2023 specificando quindi che l’attività di verifica sui corretti adempimenti sarà avviata con riferimento al mancato rispetto delle disposizioni già dal 1° gennaio 2023.

Tags: ARERA, Sanzioni amministrative, TQRIF