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Il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate deve censire anche gli enti strumentali

La deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, nell’analizzare il piano di razionalizzazione periodica adottato dal Comune di Roma, raccomanda che in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni vengano inclusi anche gli “enti pubblici strumentali” (aziende speciali e istituzioni) per le conseguenti valutazioni di profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati, per la loro conseguente razionalizzazione. Secondo i magistrati contabili, “la necessità di censire anche partecipazioni non societarie risulta peraltro confermata dal “manuale operativo” adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 3.3.2021, secondo cui nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell’elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici”.

Dall’analisi delle indicazioni formulate dalla Corte dei conti Lazio non emerge un’estensione del perimetro soggettivo degli organismi da sottoporre a ricognizione periodica (l’art. 20 del D. Lgs. 175 concernente il piano di razionalizzazione, ed in generale tutto il TUSP, sono incentrati sulle società di capitali); tuttavia, nel valutare eventuali priorità di razionalizzazione, i magistrati contabili ricordano che la lett. c) del c.2 dell’art. 20 impone di prendere in considerazione le “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”; da qui l’opportunità di ricomprendere nel piano di razionalizzazione, oltre alle società di capitali partecipate (che saranno oggetto diretto di analisi e valutazione di eventuali misure), anche l’elenco degli enti strumentali partecipati, al fine di valutare eventuali sovrapposizioni di attività.