La circostanza che il Comune nel corso degli anni abbia preteso il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, non può ritenersi equivalente al rilascio di un titolo edilizio o paesaggistico di natura permanente. É quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sent. 3788/2022.
La vicenda: La ricorrente, titolare di un ristorante affacciato su una piazza soggetta a vincolo paesaggistico e monumentale, otteneva una autorizzazione per la posa di una tettoia e di una pedana in legno per il solo periodo estivo e, successivamente una nuova autorizzazione ad installare una tenda avvolgibile.
Al termine del periodo autorizzato, il Comune diffidava il titolare del ristorante a smontare la pedana, non essendo stata presentata una nuova richiesta di autorizzazione. Tuttavia, a seguito di accesso in loco, l’Amministrazione accertava che la ricorrente aveva posato una pedana nuova e diversa da quella precedentemente autorizzata che era utilizzata per l’allocazione, all’esterno della sala ristorante, di tavoli e sedie in uso alla clientela, e risultava collocata direttamente sulla piazza, e realizzata senza preventiva acquisizione del parere paesaggistico e monumentale.
Pur dovendo decidere in merito al procedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, i Giudici amministrativi precisano che “La circostanza, inoltre, che il Comune nel corso degli anni abbia preteso il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, non può ritenersi equivalente al rilascio di un titolo edilizio o paesaggistico di natura permanente: in primo luogo perché un titolo edilizio deve essere rilasciato in forma espressa, dovendosi riferire a opere specificamente individuate; in secondo luogo perché la TOSAP costituisce una debenza la cui causa non risiede nella trasformazione del territorio, ma semplicemente nella occupazione di uno spazio di proprietà pubblica, di cui il privato si avvantaggia, ragione per cui il pagamento della TOSAP prescinde completamente dalla esistenza di un titolo edilizio, potendo essere applicata a qualsiasi manufatto o oggetto che occupi uno spazio pubblico”.
Ne consegue quindi che, ai fini TOSAP, ma anche nell’ambito del nuovo Canone unico patrimoniale, una simile occupazione deve considerarsi abusiva sebbene il contribuente abbia comunque provveduto a versare l’imposta.