Cassazione nell’ordinanza n. 18831/2020, i cui principi esposti possono essere così sintetizzati:
- l’esenzione dall’ICI (ma anche dall’IMU, essendo la norma in materia identica) non può essere riconosciuta nei confronti di un fabbricato, nel quale un ente non lucrativo (nel caso di specie, religioso) svolge un’attività a dimensione imprenditoriale anche se non in modo prevalente;
- deve essere valutato se l’attività svolta possa ritenersi finalizzata ad uno degli scopi istituzionali protetti, di cui al D.Lgs. n. 504/1992, art. 7 co. 1 lett. i), accertato in particolare la sussistenza di due requisiti, uno soggettivo (la natura non commerciale dell’ente) ed uno oggettivo (l’attività svolta rientrante fra quelle previste dal art. 7 richiamato sopra);
- non è sufficiente provare che l’attività cui l’immobile era destinato, rientri fra quelle esenti, ma deve essere provato che detta attività non sia svolta con modalità proprie di un’attività commerciale, ricordando che “la Commissione dell’unione Europea, pronunciatasi in ordine alle disposizioni che regolamentavano l’esenzione ICI, onde valutare la loro compatibilità con l’art. 107 paragrafo 1 del trattato istitutivo dall’unione Europea, con decisione del 19 dicembre 2012 ha stabilito che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività commerciale e cioè offrire beni e servizi sul mercato, con conseguente necessità di accertare che si tratti di attività svolta a titolo gratuito ovvero a fronte di versamenti del tutto minimi”;
- sono irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, essendo necessario verificare se l’attività svolta dall’ente non lucrativo sia rivolta ad un pubblico indifferenziato o a categorie predefinite di soggetti; se il servizio è offerto per l’intero anno solare; se la struttura funziona o meno come un normale altro istituito che svolge la medesima attività (ad es. in caso di servizio scolastico, operando un confronto con altri istituti scolastici); quale tipo di tariffa o di compenso viene richiesto, se cioè esso abbia una qualche rilevanza ovvero sia meramente simbolico.
Nell’ambito degli enti non commerciali, deve essere anche ricordata la sentenza n. 1475/2020 della CTR del Lazio, la quale ha ritenuto configuri aiuto di Stato, con conseguente distorsione della concorrenza, la previsione dell’esenzione IMU a favore di una scuola paritaria. I giudici tributari hanno infatti precisato che, pur sussistendo il requisito soggettivo previsto dalla legge di esenzione, manca il requisito oggettivo consistente nella natura non commerciale dell’attività svolta, e ciò anche qualora sia dimostrato che l’attività è svolta in perdita: “[…] non può ignorarsi che tale dato, essendo meramente contingente, non infittisce sulla natura dell’attività che deve considerarsi commerciale. Ciò può affermarsi sulla scorta del dato secondo cui l’Ente già percepisce delle sovvenzioni dallo Stato e conseguentemente, poiché vi si aggiungono le rette corrisposte dagli utenti, il servizio fornito è potenzialmente idoneo a produrre degli utili, i quali sono tipici dello svolgimento delle attività commerciali. […]”. Richiamando infine la Cassazione n. 10288/2019, i giudici tributari concludono precisando che “[…] l’esenzione di cui trattasi è applicabile solo a quegli “Enti non commerciali” che hanno scelto di destinare le loro strutture “allo svolgimento di attività non economica, svolta cioè o a titolo gratuito o dietro a un compenso solo simbolico” e quindi non a quegli istituti che svolgono dietro compenso l’attività di insegnamento fruendo, come nel caso in esame, di sovvenzione statale a cui si aggiungono le rette corrisposte dagli utenti: in questo caso, sostiene la Cassazione, un’eventuale esenzione sarebbe da configurarsi come aiuto di Stato, che creerebbe un danno alla libera concorrenza. […]”.