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Il limite di diciotto ore di permesso mensili ex art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992 non va riproporzionato in caso di “settimana corta”

La clausola contrattuale contenuta nell’art. 74, comma 1, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 (in tutto e per tutto analoga a quella di cui all’art. 33, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018) si limita a prevedere che i soggetti legittimati alla fruizione dei tre giorni di permesso, riconosciuti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità, possono optare, in alternativa alla fruizione giornaliera, anche per un utilizzo ad ore “nel limite massimo di 18 ore mensili”. La disposizione, in linea con le previsioni dello stesso art. 33, comma 3, che riconosce il beneficio nella misura di 3 giorni al mese a prescindere dall’articolazione dell’orario settimanale, non opera alcuna distinzione rispetto al numero di giornate lavorative in funzione dell’articolazione dell’orario di lavoro.

A tal fine, occorre far presente che la portata applicativa del messaggio Inps n. 16866 del 28/6/2007, come richiamato, è limitata ai rapporti di lavoro dei dipendenti del settore privato e, pertanto, le relative istruzioni operative non producono effetti interpretativi estensibili nell’ambito del pubblico impiego.

L’indicazione è stata fornita recentemente dall’Aran con il parere CIR31.

Tags: Aran, Permessi